- Art. 5 Dlgs.n. 33/2013; Delibera Anac (ex Civit) n. 71/2013 [...]
- Art. 5 Dlgs.n. 33/2013; Delibera Anac (ex Civit) n. 71/2013
Chiunque ha diritto di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati per i quali tale obbligo è stabilito dalla normativa vigente ed è stata omessa la pubblicazione.
Informazioni utili:
L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso (legge 241 del 1990) per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia inoltre per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Riferimenti dell'Amministrazione comunale per l'esercizio dell'accesso civico:
- posta elettronica, se ritenuto opportuno certificata;
- telefono
Titolare del potere sostitutivo (art. 5, comma 4, Glgs. n. 33/2013).
Il suindicato Segretario Generale, è il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna:
L'istanza di accesso civico (v. allegato 1), va soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.In caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.